I soci commercianti che fondarono nel 1983 il Comitato Commercianti Centro Cittadino:

 Ceccuzzi Alberto              
 Fant Giovanni                
 Borgonovi Marisa                  
 Lomazzi Elio                      
 Lualdi Antonella                  
 Locatelli Angelo                  
 Rezzonico Angela                  
 Bottigelli Diego                  
 De Tomasi Osvaldo             
 Caviglioli Emidio                 
 Mantello Dr. Adriano         
 Ferrari Ave                       
 Frati Giovanni

I Presidenti del CCCC che si sono succeduti in 25 anni:

Alberto Ceccuzzi
Tosi Danilo
Gianni Cavazzin
Francesca Boragno
Rudy Collini

I Commercianti che da 25 anni sostengono il CCCC:

AGENZIA VIAGGI BUSTESE
ALBERO DELLA FRUTTA
AZZIMONTI REMO
BRUMANA
BUSTOUFFICIO
BUZZI HIFI
CALZATURE COLOMBO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
CASA DEL PARMIGIANO
CASAGRANDE
CASSA LOMBARDA
CECCUZZI OTTICA
CENTRO OTTICO
COLOMBO ROBERTO
COLTELLERIA COLLINI
CRESPI CALZATURE
DE BERNARDI FIORISTA
DINO CECCUZZI
FARMACIA MAZZUCCHELLI
FARMACIA PERINA
FARMACIA S. GIOVANNI
FERNANDA DUE
FOTORAPIDCOLOR
KAPPA SPORT
LA CORSETTERIA
LA FAYETTE
LIU JO
LOCATELLI
LOMAZZI UOMO
LUPIS
MACELLERIA PIRAN
MAGU'
MILANO 2
MILLEPIEDI
MOLASCHI
NARA CAMICIE
OREFICERIA GALLI
OTTICA SONNINO
OTTOLINI
PASTICCERIA CAMPI
PASTICCERIA OSCAR
PENTA
PROFUMERIA BORGONOVI
RAF
REBESCO
RIKI NIKI
RISTORANTE REGINA
SARA SHOP
SMOKING LINE
TOSI GIANNINO
TRAVEL AGAIN
UPIM
VALLI OTTICA

 

STATUTO COMITATO COMMERCIANTI CENTRO CITTADINO BUSTO ARSIZIO


Art 1
E’ costituito il Comitato: COMITATO COMMERCIANTI CENTRO CITTADINO
Art.2
Il Comitato ha sede in Busto Arsizio, via Machiavelli, 5, c/o l’Associazione Commercianti di Busto Arsizio
Art.3
Il Comitato senza finalità di lucro, ha lo scopo:
1. promuovere iniziative atte a valorizzare con manifestazioni culturali, sportive e di tempo libero, le tradizioni storico popolari della città e a rivitalizzare il centro cittadino. A tal fine il
Comitato potrà, in contesto di iniziative aperte, reperire e gestire fondi, e far sottoscrivere e versare quote dai propri aderenti, costituendo un fondo comune, da utilizzare per le finalità
di cui sopra.
2. di stabilire contatti con società od organizzazioni operanti in ordine agli stessi scopi, e di tenere in proposito rapporti con Enti Locali, Regionali o Comunali.
Art 4
Possono far parte del Comitato persone, imprese od Enti che mirino alla migliore gestione delle attività commerciali, escludendo ogni scopo di lucro e ogni finalità politica o di personale interesse.
Art 5
Gli aderenti si distinguono in:
1.
SOCI FONDATORI: ossia coloro che hanno promosso il Comitato e sottoscritto l’atto costitutivo.
2.
SOCI ORDINARI: ossia tutti coloro che vengono ammessi successivamente a far parte del Comitato e hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci fondatori. Ogni socio fondatore o
ordinario può sottoscrivere unicamente una quota e nell’importo che sarà determinato dal regolamento Attuativo.
3.
SOCI ONORARI: possono essere invece Enti o persone fisiche che intendono collaborare in vario modo: o con aiuti finanziari, o con appoggi di vario genere, oppure con prestazioni
volontarie di consulenza o di quanto altro possa essere utile all’attività del Comitato. Nell’ambito dell’organizzazione del Comitato i Soci onorari non hanno diritto di voto. I Soci ordinari e onorari sono in numero illimitato.
Art 6
Circa l’ammissione di nuovi Soci, sia ordinari che onorari, delibera il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste.
Art 7
La durata del Comitato è fissata al 31 dicembre 2050 e la sua scadenza potrà essere prorogata dall’Assemblea dei Soci.
Art 8
L’esercizio sociale avrà inizio il 1° gennaio e sarà chiuso il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il
31 dicembre 1983. Di ogni esercizio sarà redatta apposita
relazione finale, che rimarrà a disposizione dei Soci.
Art 9
La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo, neppure per successione.
Art 10
Il patrimonio è costituito:
1. dai beni immobili o mobili che diverranno proprietà del Comitato;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, sia da parte dei Soci che di terzi.
Le entrate del Comitato sono così costituite:
1. dalle quote sociali
2. dai contributi liberi, anche anonimi, dei Soci, nonché dai contributi provenienti anche da terzi;
3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. E’ vietata la ripartizione tra i Soci di dividendi e riserve.
Art 11
I Soci costituiscono l’Assemblea; ogni Socio non può rappresentare più di tre aderenti, sia persone o enti, mediante delega scritta; la delega può essere convocata ordinariamente una volta all’anno:
1. per l’approvazione del bilancio dell’esercizio decorso;
2. per la discussione e l’approvazione di massima del bilancio preventivo e dell’attività da svolgere nell’anno successivo
Quando particolare esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea può essere convocata straordinariamente quando il Consiglio di Amm. ne ravvisasse la necessità o qualora essa fosse richiesta, su determinati argomenti, dalla magg. dei soci.
Art 12
L’Assemblea sarà convocata presso la sede del Comitato o in altro luogo designato dal Consiglio di Amm., con lettera raccomandata o con altri mezzi idonei, indicanti l’O.d.G., almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
Art. 13
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dovranno essere presenti o rappresentanti con delega, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli
associati. Qualora non si raggiunga la maggioranza prescritta, la seconda convocazione avrà luogo un’ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni stesse dovranno essere approvate a maggioranza semplice.
Art. 14
In sede di Assemblea Straordinaria, per deliberare modifiche dello Statuto, lo scioglimento del Comitato e la conseguente devoluzione del patrimonio e del fondo comune e di qualsiasi bene del Comitato stesso, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
Art. 15
Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Amm. ne composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri che saranno eletti dall’Assemblea, tra i Soci del Comitato ( o tra i
coadiuvanti dello stesso Comitato). Il Consiglio durerà in carica per un periodo stabilito dalla stessa Assemblea al momento della nomina, ed i suoi componenti saranno rieleggibili. Per la
validità della costituzione del Consiglio dovrà essere presente, sia in prima che in seconda convocazione, almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Consiglio stesse
saranno prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio ha i più ampi poteri decisionali sia per gli affari di ordinaria che di straordinaria amm.ne. ai componenti il Consiglio non spetta alcuna indennità.
Art. 16
Il Consiglio di Amm.ne elegge fra i suoi membri con voto di maggioranza semplice, un Presidente il quale rappresenterà il Comitato a tutti gli effetti, un Vice Presidente e un Segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo.
Art. 17
Spetterà al Consiglio di Amm.ne l’impegno di stendere ed eventualmente di aggiornare , il Regolamento Attuativo degli articoli del presente Statuto.
Art. 18
In caso di cessazione di un membro del Consiglio questo può integrarsi con nomina diretta del Consiglio stesso, salvo la ratifica della nomina da sottoporre alla prima Assemblea dei Soci.
Art. 19
I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato o receduto volontariamente dal Comitato o ne siano stati esclusi, non possono chiedere la restituzione dei contributi né delle oblazioni versate a qualsiasi titolo e neppure pretendere alcuna quota di recesso o altro di qualsiasi natura e specie. Tale disposizione viene esplicitamente accettata da ogni socio all’atto del suo ingresso nel Comitato per sé e per i suoi rappresentanti.
Art. 20
La gestione del Comitato è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri, anche non soci, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Revisori durerà in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea al momento della nomina, ed i suoi componenti saranno rieleggibili. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità del Comitato, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà del Comitato e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 21
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di Enti di
beneficenza legalmente riconosciuti.
Art. 22
Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Soci e tra questi e il Comitato o i suoi Organi, circa l’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e del Regolamento attuativo, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea fra i Soci; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO


Art. 1
L’attività del Comitato e il suo funzionamento, sono disciplinati a norma dell’art. 17 dello Statuto dal presente regolamento. A tutti i Soci fondatori ed ordinari è fatto obbligo di sostenere tutte le attività che a norma di Statuto, il Consiglio di Amm.ne ritiene opportuno intraprendere, per il raggiungimento degli scopi previsti.
Art. 2
I soci fondatori e ordinari, hanno il dovere di partecipare alle Assemblee o riunioni indette dal Consiglio e di attenersi alle decisioni adottate nell’interesse collettivo dei Soci.
Art. 3
I Soci fondatori ed ordinari, sono tenuti a collaborare mutuamente, per consentire un razionale sviluppo della gestione organizzativa ed economica del Comitato, allo scopo di consentire il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art. 4
Tutte le spese generali, gestionali ed organizzative e quanto altro si renderà necessario per il raggiungimento dello scopo sociale, saranno ripartite tra i Soci fondatori e ordinari, nelle forme e quantità seguenti:
1. una quota fissa annua in misura uguale a tutti;
2. un contributo in misura uguale a tutti.
Eventuali differenze in positivo, verranno riportate nell’esercizio successivo e costituiranno il cosiddetto “avanzo di gestione”; differenze negative verranno conguagliate a chiusura dell’esercizio ed attribuite agli stessi Soci in ugual misura.
Art. 5
Le somme richieste dal Consiglio di Amm.ne dovranno essere versate nelle casse del comitato entro un mese dalla richiesta. Il mancato versamento comporta l’esclusione da Socio e gli eventuali versamenti effettuati saranno trattenuti a titolo di penale.
Art. 6
I Commercianti che possono far parte del Comitato, sono esclusivamente quelli che gestiscono esercizi o attività commerciali nella zona della città così delimitata: P.za Garibaldi, via F.lli d’Italia, via Cappellini, P.za C. Colombo, via Montebello, via Matteotti fino a via XXII marzo, via XXII marzo, via C. Porta, via S. Ambrogio, via Bramante, via Dante fino a via Mazzini, via Mazzini, p.za Trento e Trieste, via Crespi, via Galilei, via XX settembre fino all’incrocio con V.le Duca d’Aosta.
Art. 7
Chi desidera essere socio ordinario, deve presentare domanda al Consiglio di Amm.ne specificando:
1. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio;
2. l’attività svolta
3. l’impegno al versamento della quota richiesta non appena la domanda di iscrizione sarà accettata se la richiesta è fatta da società o persona giuridica la domanda deve indicare:
1. ragione sociale, denominazione, sede e attività
2. la qualità della persona che sottoscrive la domanda
3. la relativa deliberazione dell’organo sociale autorizzante la sottoscrizione della domanda, se necessario. In ogni caso l’aspirante socio dovrà esplicitamente indicare di essere a conoscenza e approvare lo Statuto e relativo regolamento attuativo. Sull’accoglimento della domanda di ammissione al Comitato, decide inappellabilmente il Consiglio motivando l’eventuale rifiuto.
Art. 8
Il Socio che intende recedere o dimettersi, dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata AR, al Presidente entro e non oltre il 30/11 dell’esercizio in corso. Il Socio dimissionario, escluso o
receduto, come pure gli eredi del Socio defunto, avranno diritto unicamente a quanto previsto dallo Statuto. Per contro, dovranno versare quanto stabilito dal Consiglio per l’esercizio in corso.
Art. 9
Il Socio fondatore od ordinario che desidera utilizzare l’emblema del Comitato, deve farne richiesta scritta al Consiglio che stabilirà modalità e tempi d’uso del medesimo.
Art. 10
L’Assemblea ordinaria è convocata, a parte deroghe previste, entro il 31/03 di ogni anno per deliberare quanto previsto da Stat.
Art. 11
Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio in ogni momento, con la successiva ratifica da parte dell’Assemblea con la maggioranza prevista all’art. 13. Il regolamento modificato avrà validità dopo l’Assemblea.
Art. 12
L’inosservanza da parte del Socio fond. Od ord., delle norme del presente regolamento farà scattare a carico dell’inadempiente le sanzioni decise dal Consiglio, nei limiti statutari.

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